Presentazione disegno di legge – Senato della Repubblica – VII Legislatura – 124a seduta pubblica – mercoledì 18 maggio 1977

«Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare da almeno 15 anni ed in servizio al 30 giugno 1976 con remunerazione a carico dello Stato, non esercenti la professione forense, né altra attività retribuita» (32), d’iniziativa del senatore Pala e di altri senatori:

Melis. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quale firmatario del disegno di legge, già presentato peraltro nella scorsa legislatura, avrei preferito non prendere la parola per caldeggiarne l’approvazione, posto che il mio pensiero in proposito è già riassunto nella relazione illustrativa.
Non di meno ritengo di non potermi sottrarre ad un dovere di testimonianza sulle motivazioni che mi hanno indotto a sottoscrivere l’iniziativa del collega Pala.
La Commissione interparlamentare istituita per studiare la genesi dei fenomeni di criminalità in Sardegna ha individuato, fra le molte e complesse cause scatenanti i gravi fatti all’origine dell’indagine, la carenza dell’organizzazione giudiziaria nella gran parte del territorio isolano. Tutto ciò finisce con il tradursi in una sistematica e denegata giustizia, cui i cittadini, lesi nei loro diritti, suppliscono con l’azione diretta, tesa a ristabilire l’equilibrio giuridico che ritengono turbato a loro danno.
Non occorre spendere altre parole per illustrare le conseguenze disgreganti e nefaste di un tale stato di cose e l’esigenza di porvi comunque rimedio.
In alcune sedi di pretura particolarmente disagiate della Sardegna,  permanentemente prive di titolare, ma considerate nevralgiche sotto il profilo dell’ordine pubblico, si è così dovuti ricorrere all’impiego di giovani laureati in giurisprudenza che, per la loro preparazione, serietà e dedizione, dessero sicuro affidamento di poter assolvere degnamente il difficile compito di rappresentare lo Stato nel delicato e difficile impegno di garantire l’amministrazione della giustizia e tutelare così i diritti dei singoli. Quei giovani oggi hanno superato i quaranta anni. Alla loro presenza, capacità, tempestività, esperienza e dedizione ma, soprattutto, al loro spirito di  sacrificio,  si deve la soluzione di molte migliaia di affari civili e penali, spesso loro affidati in rogatoria dagli uffici istruzione o del pubblico  ministero di   tutte  le   circoscrizioni giudiziarie  italiane.  Alla  loro presenza  si deve il fatto che molte inquietudini pericolosamente serpeggianti nell’area territoriale e umana di loro competenza, sono state infrenate, placate e sostanzialmente risolte in virtù di una azione di giustizia resa tempestivamente e imparzialmente. Essi godono del rispetto, dell’autorità e — perché non dirlo? — della gratitudine dei cittadini tutti.
Certo, onorevoli colleghi, dire gratitudine non è esagerato nei confronti di persone che hanno assolto compiti così nobili e delicati in condizioni ambientali oggettivamente difficili.
Il loro merito però si esalta laddove si ricordino le difficoltà soggettive nelle quali hanno dovuto esplicare i compiti loro demandati essendo stato ad essi negato il diritto alla conservazione del posto, il diritto alle ferie, il diritto all’assistenza, il diritto al trattamento di quiescenza.
L’esperienza diretta da me citata a proposito della Sardegna è però ben lungi dall’essere esempio isolato e peculiare della nostra terra; assume valore emblematico e si ripete puntualmente in tutte le aree depresse del nostro territorio nazionale. Certo dovremo affrontare la complessa tematica dell’amministrazione della giustizia con una visione globale ed articolata dei problemi che dalla realtà di oggi vengono proposti; ma tornando al più limitato aspetto da risolvere con il disegno di legge, voglio dire come l’illegittimità del trattamento riservato dallo Stato ai vice pretori onorari con l’incarico di reggenza trova puntuale denunzia nella relazione del collega Lugnano che nel caldeggiare l’approvazione del disegno di legge sottolinea oltre gli aspetti sin qui illustrati la compatibilità giuridica con la vigente legislazione e il dettato costituzionale; considerazioni alle quali mi associo e per le quali chiedo l’approvazione del disegno di legge.